PROPOSTE DI LEGGE SULLA STABILIZZAZIONE DEI FORESTALI
COMUNICATO STAMPA. 27 Luglio 2012
Il PDL esprime grande apprezzamento e soddisfazione sull'azione importante che sta svolgendo l'On. Vinciullo in questi giorni all'ARS, in merito a due problematiche importanti che coinvolgono tanti lavoratori siciliani, difatti è stato presentato il Decreto Legge che alleghiamo alla presente sulla stabilizzazione dei lavoratori forestali utilizzando i fondi dello Stato che elargisce per l'indennità di disoccupazione ed i fondi degli Enti Locali che sono costretti ad utilizzare per la gestione e la pulizia dei siti archeologici, delle strade provinciali e del verde pubblico.
Il PDL è convinto che solo con la stabilizzazione si possa eliminare il lavoro nero l'evasione fiscale ed ottenere una sostanziale riduzione della spesa pubblica, per tale motivo che sosteniamo l'azione che sta svolgendo l'On. Enzo Vinciullo in quanto siamo convinti che sia la ricetta giusta per diminuire, di molto, gli addetti ed evitare le clientele che durano da oltre 20 anni.
Infine è stato presentato sempre dall'On. Vinciullo, che sarà discusso lunedì 30 luglio un ordine del giorno per la proroga di un anno per tutto quel personale impiegato a tempo determinato vale a dire per tutti quei precari che non sono stati stabilizzati dai vari Enti pubblici in cui operano.
Sortino lì, 27/07/2012
COMPONENTE DEL COORDINAMENTO
REGIONALE DEL PDL
( Nello BONGIOVANNI)
Allegato (1) ORDINE DEL GIORNO E DECRETO LEGGE SUI FORESTALI
TITOLO II
Misure per favorire l'occupazione e lo sviluppo
Art 9.
Proroga di personale impiegato a tempo determinato
1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26 dicembre 2010, n. 24 sostituire le parole '2011 e per l'anno 2012' con '2012 e l'anno 2013'.
2. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 dicembre 2010, n. 24 sostituire le parole '2011 e per l'anno 2012' con '2012 e l'anno 2013'.
3. All'articolo 7 della legge regionale 26 dicembre 2010, n. 24 è aggiunto il comma 3:
'3. Per le finalità del presente articolo le proroghe di cui al comma 1 non sono computate ai fini dei limiti di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni e il relativo costo non è computato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni'
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