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Disoccupati, dal 1 gennaio c'è l'ASPI


La legge n. 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" nota anche come riforma Fornero, è entrata in vigore il 18 luglio 2012, ma le singole disposizioni hanno termini diversi di applicazione. Alcune novità scattano in occasione del nuovo anno.
In particolare, dal 1 gennaio 2013:
- è abrogato il contratto di inserimento: non si possono fare contratti nuovi, mentre quelli stipulati fino al 31 dicembre 2012 proseguono fino alla naturale scadenza;
- entrano in vigore i nuovi incentivi alle assunzioni, previsti per lavoratori di età non inferiore a 50, anni disoccupati da oltre 12 mesi, e per donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi: le imprese godono della riduzione del 50% dei contributi per un periodo di 12 mesi (in caso di contratto a termine) o 18 mesi (per rapporti a tempo indeterminato).
L'innovazione più importante riguarda il sistema degli ammortizzatori sociali: viene istituita l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) che subentra, anche se gradualmente, alle indennità di disoccupazione e di mobilità.
Da subito, l'ASPI sostituisce l'indennità di disoccupazione, ad esclusione di quella agricola. Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, con due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
Rispetto al passato, varia l'importo che sale dal 60% al 75% della retribuzione mensile fino a un tetto di 1180 euro, più il 25% dell'eventuale quota eccedente questo importo; viene ridotta del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo dodici mesi. E' previsto in via sperimentale fino al 2015 il pagamento anticipato dell'ASPI in unica soluzione, se richiesto per intraprendere lavoro autonomo o avviare un'impresa.


Per il 2013 la durata resta invariata rispetto all'indennità di disoccupazione, cioè: otto mesi per i lavoratori fino a 50 anni, 12 mesi per i lavoratori oltre 50 anni. Negli anni successivi il periodo viene allungato e dal 2016 verrà fissato in 12 mesi fino a 55 anni e 18 mesi oltre quest'età. La domanda va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica entro il termine di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La cosiddetta mini-ASPI, che sostituisce la disoccupazione con requisiti ridotti, si applica ai lavoratori con almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi, ha il medesimo importo ma durata inferiore: un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno. Per chi è rimasto disoccupato nel 2012, valgono per l'ultima volta i vecchi requisiti (78 giorni lavorati e anzianità contributiva di 2 anni) e le domande vanno presentate all'Inps entro il 2 aprile 2013.
Invece, l'indennità di mobilità, che tutela i lavoratori vittime di un licenziamento collettivo, resta in vigore senza variazioni nel 2013 e 2014: la durata massima è di 12 mesi elevati a 24 per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni e a 36 se hanno compiuto 50 anni, più altri 12 mesi per i lavoratori del Sud.
Nei successivi due anni il periodo di tutela verrà ridotto, e dal 2017 la mobilità verrà abolita e integralmente sostituita dall'ASPI.
La Cassa Integrazione Guadagni non subisce modifiche sostanziali per effetto della riforma. Per i settori esclusi da questa indennità, verranno istituiti appositi Fondi di solidarietà bilaterali presso l'Inps, riguardanti solo le imprese con più di 15 addetti.
I cosiddetti ammortizzatori sociali "in deroga" creati per tutelare i lavoratori colpiti dalla crisi e non coperti dalle normali indennità di cassa integrazione e mobilità, sono stati prorogati per il periodo transitorio 2013-2016.
Un'indennità una tantum è prevista stabilmente dal 2013 per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati, purchè in regime di monocommittenza e con un reddito inferiore a 20.000 euro nell'ultimo anno.
Non sono invece ancora operative le modifiche relative a conservazione, perdita e sospensione dello stato di disoccupazione, che richiedono provvedimenti attuativi regionali e che in base all'orientamento della Conferenza delle Regioni, dovrebbero entrare in vigore da luglio 2013. Il punto più controverso, che le Regioni chiedono di modificare, è l'incompatibilità dello stato di disoccupazione con lo svolgimento di lavori saltuari: oggi infatti mantiene questo stato anche chi svolge un'attività che produca un reddito inferiore a 8.000 Euro per il lavoro subordinato e parasubordinato e 4.500 Euro per il lavoro autonomo. Se non ci saranno ripensamenti, da luglio questo non sarà consentito, con il rischio che molti disoccupati rinuncino a piccoli lavori in regola (e magari optino per il lavoro nero) per non essere cancellati dalle liste di disoccupazione e relativi benefici.
L'Inps ha definito le modalità applicative dell'ASPI nella circolare n. 42 del 18/12/2012 e chiarito con un messaggio del 17/12 le modalità di erogazione della"mini-ASPI 2012".

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