Visualizzazioni totali

SPENDING REVIEW, ECCO IL MAXI EMENDAMENTO “RISCRITTO” DAL GOVERNO


Pubblichiamo il testo integrale del maxi emendamento per la riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica della Regione Siciliana

Emendamento governativo al disegno di legge n. 938
‘Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012′.

ARTICOLO UNICO
Interventi urgenti per la riduzione e la razionalizzazione
della spesa pubblica della Regione



1.         Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni centrali e periferiche della Regione, nonché gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonché le società regionali, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi.
2.         I contratti stipulati in violazione del comma precedente sono sottoposti agli effetti di cui  all’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni, la cui violazione costituisce illecito disciplinare e  causa di responsabilità amministrativa e/o societaria. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo indicato nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
3.         Si applicano in quanto compatibili con l’ordinamento regionale le disposizioni di cui  all’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.
4.         L’articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
5.         Le amministrazioni centrali della Regione assicurano per il triennio 2012-2014 una riduzione delle spese di acquisto di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento dei relativi stanziamento di bilancio. I risparmi conseguiti costituiscono economie di bilancio.
6.         Gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonché le Società a totale partecipazione regionale assicurano, a decorrere dall’anno 2012, una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011. I risparmi conseguiti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.
7.                   Al fine di conseguire l’aggiustamento strutturale economico-finanziario nell’ambito della cooperazione rafforzata avviata tra Stato e Regione, avviata nel contesto attuativo di cui all’articolo 27 della legge n. 42 del 2009 e successive modifiche ed integrtazioni, sono individuate le seguenti iniziative preordinate alla razionalizzazione, al contenimento dei costi ed alla revisione della spesa dell’amministrazione regionale e degli enti di cui all’art. 1 legge regionale 15 maggio 2000 n. 10  e delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica da adottare tempestivamente in attuazione della presente legge.
8.                   Gli  uffici  dirigenziali, di livello generale e di livello non generale,  e  le  dotazioni   organiche   del personale non dirigenziale della Amministrazione Regionale e degli enti di cui al comma 7, sono ridotti apportando una riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di  tale personale. Le dotazioni organiche di entrambi i comparti dovranno essere ridotte progressivamente nel triennio 2013/2015, in conformità con quanto previsto, per le amministrazioni statali, dall’ all’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
9.                   Alle riduzioni di cui al comma precedente si provvede, per l’Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi, entro il 31 ottobre 2012 e comunque non oltre il termine perentorio relativo all’approvazione della legge di stabilità per l’esercizio finanziario 2013,  su  proposta  dell’Assessore Regionale per le autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per l’Economia, nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dal D.L. n. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
10.               Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati  emanati  i provvedimenti di cui ai precedenti commi non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.  Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di divieto di assunzioni. E’ abrogato il comma 7 del’articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni facendo salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
11.               Entro i termini di cui al comma 10 il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa delibera di Giunta, su proposta dell’Assessore Regionale per le  Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’Economia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana adotta i regolamenti  di attuazione dei commi da 7 a 18,  applicando  misure volte al rispetto dei principi di:
a) concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze  degli  uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) rideterminazione della rete periferica su base  regionale;
d) unificazione, anche in sede  periferica,  delle  strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la  gestione del personale e dei servizi comuni;
e) conclusione di appositi accordi tra dipartimenti, agenzie ed enti,  per l’esercizio  unitario  delle  funzioni  di  cui  alla   lettera  d), ricorrendo  anche  a  strumenti  di  innovazione   amministrativa   e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse umane;
f)  tendenziale  eliminazione  degli   incarichi   consulenziali disciplinati con legge regionale ed alla riduzione della percentuale degli incarichi esterni di livello dirigenziale entro i limiti stabiliti dall’ordinamento statale.
g) contenimento e riduzione della dinamica retributiva relativa al salario accessorio in relazione ai processi organizzativi di cui al precedente comma.
La complessiva riorganizzazione volta a conseguire contenimenti e        razionalizzazioni  di spesa deve essere regolata nel rispetto del:
aa) principio di completezza;
bb) principio di efficienza ed economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
cc) principio di responsabilitaà ed unicitaà dell’amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi;
dd) principio di omogeneità;
ee) principio di adeguatezza, in relazione all’idoneità organizzativa del ramo di amministrazione.
12. Al fine di rideterminare e diminuire i permessi e le aspettative sindacali, tenendo conto dei parametri medi determinati a livello nazionale e delle specificità organizzative della Regione Siciliana, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, è emanato apposito atto di indirizzo all’ARAN Sicilia.
13.   La Regione, le agenzie, le società a totale partecipazione regionale e gli enti pubblici sottoposti a tutela, controllo e vigilanza della stessa, si concedono rispettivamente tra loro, per le finalità istituzionali, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà.
14.   Ai fini del contenimento della spesa pubblica,  con  riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto  immobili  a  uso istituzionale  stipulati   dall’Amministrazione Regionale, dalle Agenzie e dagli enti di cui al comma precedente, il  rinnovo  del  rapporto  di  locazione  è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
a)  disponibilità delle risorse  finanziarie  necessarie  per  il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per  il  periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni di cui al comma 1  delle  esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti  dei  piani di razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
15.    In mancanza delle condizioni di cui al comma 14, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione cessano alla scadenza pattuita e  nei  tempi  e  nei  modi pattuiti;   le Amministrazioni  individuano  in  tempo  utile  soluzioni  allocative alternative  economicamente  più  vantaggiose  per  l’Erario  e  nel rispetto delle predette condizioni. Pur  in  presenza  delle  risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la  scadenza da parte dell’ Amministrazione regionale, delle agenzie   e  degli  enti  pubblici di cui al primo comma, degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà  ha  esercitato  il  diritto  di  recesso  alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente  comma,  deve essere autorizzata con decreto dell’Assessore regionale per l’economia.
16.   Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 1, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito determinato sulla base dei dati rilevabili dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito dall’Agenzia del Territorio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi  all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nell’ambito  dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché  in  quelli  di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
17.    L’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle amministrazioni di cui al comma 13, in base ai criteri di riorganizzazione logistica degli uffici determinati dall’Assessorato regionale dell’economia, la quale privilegia quanto più possibile l’allocazione di una sede unica per ogni dipartimento regionale ed attribuisce , in media, ad ogni unità di personale una superficie parametrica pro capite di 9,70 mq.
18.    Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque titolo, degli  spazi   destinati   all’archiviazione   della   documentazione cartacea, l’ Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui al comma 19, procedono entro il  31  dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni allo scarto degli atti di archivio. Le  predette  Amministrazioni  devono  comunicare   annualmente all’Assessorato regionale dell’Economia gli  spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi all’esito della procedura di cui sopra, per  consentire  di  avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici  allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni”.
19.      Nell’ambito delle  misure  finalizzate  al  contenimento  della spesa pubblica, le Agenzie, le società a totale partecipazione regionale e gli Enti pubblici di cui al comma 13, comunicano all’Assessorato regionale dell’economia, entro, e non oltre, il 31 dicembre  di  ogni  anno,  gli  immobili  o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica  della  idoneità  e funzionalità dei  beni  ad essere utilizzati in locazione passiva dall’Amministrazione regionale  per  le proprie finalità istituzionali. L’Assessorato regionale dell’economia,  verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni, la  rispondenza  dei  predetti  immobili  alle esigenze  allocative  dell’Amministrazione regionale,  ne   dà comunicazione agli  Enti  medesimi.  In  caso  di  inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l’Assessorato regionale dell’economia effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene,  ai  sensi  del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali  gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella  misura  del 30  per  cento  del  valore  locativo  congruito   dalla   competente Commissione  di  congruità   dell’Agenzia   del   demanio   di   cui all’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.
20.   L’Assessorato regionale dell’economia, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al  comma  14,  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad   ambiti territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica. Per il conseguimento di riduzioni di spesa con l’esecuzione degli  interventi  manutentivi  mediante tali  operatori  è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture dell’Assessorato delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri. Gli atti relativi agli  interventi  gestiti dalle strutture dell’Assessorato regionale delle infrastrutture  e  dei  trasporti sono sottoposti al controllo degli  uffici  appartenenti  al  sistema delle ragionerie del Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  della Regione .Gli  atti  relativi  agli  interventi  gestiti dall’Assessorato regionale dell’economia,  sono  controllati  secondo  le  modalità previste dalla propria organizzazione. Dell’avvenuta stipula delle convenzioni  o  degli  accordi quadro e’ data immediata notizia sul sito internet  dell’Assessorato regionale dell’economia. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti  con le  convenzioni  di  cui  al  presente  comma, l’Assessorato   regionale delle infrastrutture e dei trasporti assicura un’adeguata  organizzazione delle proprie  strutture  periferiche,  in  particolare  individuando all’interno delle proprie strutture  un  apposito  ufficio  dedicato  allo svolgimento delle attività affidate dall’Assessorato regionale dell’economia,  dotato di idonee professionalità.
21.   A decorrere dall’anno 2013 la spesa relativa al noleggio, alla gestione, manutenzione e riparazione degli autoveicoli in dotazione all’amministrazione regionale, ad esclusione dei mezzi in dotazione del Corpo forestale regionale, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2011. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. L’utilizzo di autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo al Presidente della Regione e agli Assessori regionali è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
22    A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale appartenente al comparto non dirigenziale della Regione e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni non può superare l’importo nominale di 7,00 euro. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per l’amministrazione regionale e concorrono per gli enti diversi da questa al miglioramento dei saldi di bilancio.
23.    E’ fatto divieto all’Amministrazione regionale di attribuire incarichi in consigli di amministrazione e/o organi di revisione e/o controllo al personale in quiescenza dell’Amministrazione regionale, nonché di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale partecipazione della Regione, di enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa.
24.     Le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica regionale, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea e si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati o finanziati direttamente dal bilancio della Regione siciliana ovvero dagli enti locali siciliani. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per l’economia, previa delibera di Giunta Regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono disciplinate le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 6 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95  e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dall’esercizio finanziario 2013.
25.     A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al comma 25, la Regione e gli enti locali territoriali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 10 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo, secondo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.
26.      Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli organi istituzionali della Regione procedono ad operare gli interventi di cui ai commi successivi.
27.   Per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, lo stanziamento del capitolo relativo alle spese per l’Assemblea Regionale Siciliana è ridotto per l’importo determinato dai competenti organi dell’Assemblea Regionale Siciliana.
28.   Ai fini del contenimento delle spese per missione e riduzione degli stanziamenti per il funzionamento degli Uffici alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione e degli Assessori, si applica una riduzione rispettivamente del 10% e del 20% della spesa sostenuta per l’anno 2011.
29.   A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, con esclusione delle Autorità di gestione, certificazione e Audit dei Fondi UE, sono soppressi tutti gli uffici speciali istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e vengono riconvertiti in strutture intermedie all’interno dei competenti Dipartimenti regionali.
30.   A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori assumono la denominazione di Ufficio di Gabinetto con una dotazione organica di 10 unità, coordinato da un dirigente di ruolo con almeno 15 anni di anzianità di servizio e costituito da tre dirigenti, del ruolo unico della dirigenza, di cui uno con funzioni vicarie e le restanti unità da personale del comparto. Con delibera di Giunta regionale si provvede a determinare le indennità spettanti con una riduzione del 10% rispetto alle indennità erogate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le riduzioni previste costituiscono parte delle economie previste dal precedente comma 11.
31.     A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 i trasferimenti correnti di cui alle categorie 5 e 6 del bilancio di previsione della Regione siciliana sono ridotti complessivamente nella misura del 15% rispetto al totale degli stanziamenti previsti per l’anno 2012.
32.   Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la  funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, si provvede, in armonia con i principi di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, alla riorganizzazione logistica e funzionale degli uffici periferici della Regione presso un’unica sede su base provinciale denominata “Regione Siciliana sede provinciale” costituita dalle strutture periferiche dei Dipartimenti regionali, istituite ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e da nuovi servizi intermedi dei dipartimenti non organizzati su base provinciale al fine di erogare all’utenza le attività amministrative di prossimità. Ferme restando le dipendenze funzionali e gerarchiche con i Dipartimenti di competenza, il coordinamento su base provinciale è assicurato da un’Area interdipartimentale con funzioni di coordinamento logistico e di funzionamento. La previsione delle Aree e dei servizi su base provinciale è disposta senza alcun aumento del numero delle stesse previste complessivamente per la Regione  alla data di entrata in vigore della presente legge. Dall’attuazione della presente disposizione consegue una riduzione dell’aggregato 1 “spese di funzionamento” del bilancio della Regione del 15% rispetto allo stato di previsione della spesa per l’anno 2012. Sono soppresse, a decorrere dal 1 gennaio 2013,  le articolazioni sub-provinciali di uffici regionali.
33.    AI fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, l’Amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione,nonché le società a totale partecipazione regionale adottano ogni iniziativa affinché:
a.   in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;
b.   nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un’unica struttura;
c.   siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all’espletamento dell’attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l’anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell’erogazione di servizi online;
d.   siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l’attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull’intero territorio nazionale che prevedano l’accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all’utenza e delle innovate modalità operative connesse all’aumento dell’informatizzazione dei servizi; si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
34.   Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio della Regione  agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione regionale, con esclusione delle province, dei comuni, e degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell’anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio della Regione adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio della Regione entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre.
35.    AI fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le province e i comuni sopprimono o accorpano, o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione. La presente disposizione non si applica alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi e culturali.
36.     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione al comma precedente, con accordo sancito tra AnciSicilia, URPS e Regione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 36. Al fine di dare attuazione alla precedente previsione, in sede di accordo di cui al precedente comma, si provvede, sulla base del principio di leale collaborazione, all’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 36, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.
37.    E’ fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni.
38.    Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica di cui al decreto legge 6 luglio 2012 n.95 e successive modifiche ed integrazioni,il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11 è così modificato:
“ Le aree strategiche della Regione sono:
a)   servizi ausiliari e politiche attive del lavoro;
b)  sviluppo, innovazione e finanza, ricerca, energia e salvaguardia del territorio e ambiente;
c)  attività informatiche e I.C.T. della Regione;
d)  servizi di emergenza sanitaria;
e)  servizi di riscossione tributi;
f) acqua;
g) trasporti;”
Il riordino è definito con decreto dell’Assessore per l’economia entro il 30 settembre 2012. Il processo di accorpamento deve tenere conto delle tipologie societarie che possono permanere nella sfera pubblica e dei tempi di dismissione previsti dall’ordinamento.
39.    Le previsioni del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni in materia di comuni e province trovano applicazione dall’1 gennaio 2013 nel caso in cui l’Assemblea regionale Siciliana non legiferi entro quella data la soppressione e razionalizzazione delle province regionali, secondo le previsioni della legge regionale dell’ 8 marzo 2012 n.14. Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio, funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e le disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali.
40.     Il comma 1 dell’art. 6 della L.r. 47/1977 è sostituito dal seguente:
“L’esercizio provvisorio del bilancio della Regione è autorizzato in base all’ultimo bilancio di previsione approvato e non può protrarsi oltre i quattro mesi, qualora entro il 30 aprile non sia stato approvato il bilancio di previsione per l’anno in corso. Decorso il termine di cui al comma precedente per il bilancio di previsione è autorizzata la gestione provvisoria esclusivamente per le spese di cui al comma 3 dell’art. 6 della L.r. 47/1977.”
41.      All’art. 1 della L.r. 47/1977  dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis:
“Il Bilancio di Previsione è formato sulla base del principio fondamentale di equilibrio finanziario e le leggi che impongono impegni di spesa costituiscono mero riferimento subordinatamente al rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio stesso”.
42.    Per il quinquennio 2012 – 2016, al fondo di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 6/2009 sono conferiti beni immobili per un importo complessivo pari ad almeno 800.000 migliaia di euro.
L’Assessore  per l’Economia, Gaetano Armao

0 commenti:

Blogger Template by Clairvo