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Simoncini: legge stabilità, chiarimenti su norme disoccupazione


Sarà solo una svista, ma serve un atto interpretativo della legge di stabilità che crea particolare incertezza sull’iscrizione alle liste di mobilità e sugli incentivi alle aziende per l’assunzione di questi lavoratori. Infatti "dalla lettura della Legge Legge di stabilità 2013, sottolinea Gianfranco Simoncini - assessore al lavoro della regione Toscana e coordinatore della Commissione istruzione, lavoro. innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni -emergerebbe che non si prevede la proroga della normativa che sanciva la possibilità di richiedere l' iscrizione nelle liste di mobilità, da parte dei lavoratori cessati a seguito di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (Legge 236/93), né sembrerebbe rinnovata la norma che consentiva alle aziende che avessero assunto tali lavoratori dal 1° gennaio 2013, di godere degli speciali incentivi consistenti nella riduzione degli oneri previdenziali nella misura prevista per gli apprendisti".
Sono due i problemi evidenziati: 1) un consistente numero di lavoratori licenziati dal 31/12/2012 per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti vedrebbe ridotta la possibilità di poter essere assunto in ragione della mancanza di un incentivo in tal senso; 2)mancato rifinanziamento degli sgravi contributivi, comporta che l'Inps come chiarito con la circolare n. 137 del 12/12/2012, non erogherebbe per l'anno 2013 gli incentivi previdenziali in caso di assunzioni di lavoratori iscritti in mobilità ex lege n. 236 negli anni precedenti al 2013 e ancora presenti in lista, o in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine in atto.
Servirebbe quindi un atto interpretativo che preveda la proroga sia della iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con un organico inferiore alle 15 unità, che la concessione di sgravi contributivi per le aziende che assumono la suddetta categoria di lavoratori nell'anno 2013.
Ma se l'interpretazione fosse diversa, è auspicabile l'emanazione di un provvedimento che ripristini la proroga legislativa, ovvero in subordine un provvedimento che consenta l'erogazione degli sgravi contributivi almeno nel caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine in atto con i lavoratori assunti ex legge 236/93, trattandosi di diritti acquisiti.

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