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730 anche per chi ha perso il lavoro. Dal Fisco i rimborsi in tempi rapidi

Per gli ex dipendenti senza più un sostituto d’imposta nasce il “730 Situazioni particolari”. Dal 2 al 30 settembre la presentazione del modello per recuperare il credito 2012
Per evitare di subire dopo il danno anche la beffa, ecco subito il provvedimento attuativo della norma pubblicata due giorni fa in GU e la circolare 28/E con le istruzioni operative per consentire ai lavoratori “cessati” di ottenere velocemente il rimborso delle maggiori imposte pagate. Accredito diretto su conto corrente se si comunicano le proprie coordinate bancarie o postali.Vista l'attuale congiuntura economica, il "decreto del fare" (Dl n. 69/2013, articolo 51-bis) offre la possibilità, a coloro che non hanno più un datore di lavoro, di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 e riscuotere il rimborso direttamente dall’Amministrazione finanziaria.La disposizione andrà a regime nel 2014, indipendentemente dal saldo a debito o a credito della dichiarazione, ma già da quest’anno, relativamente quindi al periodo d’imposta 2012, i contribuenti che si trovano nella situazione di avere diritto alla restituzione di somme pagate in eccesso all’Erario, privi però di un sostituto d'imposta che effettui il conguaglio, possono assolvere l'adempimento dichiarativo, dal 2 al 30 settembre, senza essere costretti a presentare il modello Unico.“730 Situazioni particolari”
Con il provvedimento di oggi, le Entrate, come previsto dal decreto legge 69/2013, indicano i termini e le modalità per presentare il “730 Situazioni particolari”, anche in forma congiunta.
Si tratta, in effetti, dello stesso modello che è stato usato entro la scadenza di maggio da tutti gli altri contribuenti, ma per distinguere le dichiarazioni per le quali c’è questa riapertura dei termini, bisogna indicare il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
Inoltre, nella sezione dove solitamente deve essere indicato il codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, è obbligatorio riportare la sequenza numerica “20137302013”.
Con il “730 Situazioni particolari” non è però possibile integrare una dichiarazione già presentata. Pertanto, la casella “730 integrativo” non deve essere mai compilata.
I tempi
L’extra-time, dal 2 al 30 settembre, per la presentazione del “730 Situazioni particolari” a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato è concesso solo per le dichiarazioni con esito contabile finale a credito - di almeno 13 euro - dei lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, al fine di ottenere – entro quest’anno – il rimborso d’imposta 2012, senza dover attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione, attività che comunque, come quella di controllo formale, verrà ordinariamente effettuata, pur se successivamente.
La circolare 28/E detta quindi i tempi per la consegna, l’elaborazione e l’invio telematico della dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, che si possono così sintetizzare:
  • dal 2 al 30 settembre – presentazione da parte del contribuente del modello “730 Situazioni particolari”
  • entro l’11 ottobre – chi presta l’assistenza fiscale consegna la dichiarazione elaborata al contribuente
  • entro il 25 ottobre – chi presta l’assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.
Il rimborso
Il rimborso sarà accreditato dall’Amministrazione finanziaria, dopo la ricezione del risultato finale delle dichiarazioni, direttamente sul conto corrente del contribuente, se questi avrà comunicato, telematicamente o rivolgendosi a un qualsiasi ufficio delle Entrate, le coordinate bancarie o postali (il codice Iban) tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia, alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.
Con la presentazione del "730 Situazioni particolari", inoltre, il contribuente non dovrà preoccuparsi degli acconti di novembre: gli importi della seconda o unica rata di Irpef e/o di cedolare secca saranno compensati direttamente in sede di determinazione del credito spettante.



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